Decreto “Cresci Italia”: novità anche per i distributori di metano per autotrazione
22/01/2012 - Nicola Ventura
Dopo il decreto “Salva Italia” arriva la cosiddetta fase 2 con le misure per il rilancio dell’economia e le tanto attese liberalizzazioni. Un po’ a sorpresa, nel testo del decreto appena adottato dal Consiglio dei Ministri, sono apparsi due
commi dell’articolo 18 che riguardano da vicino la diffusione del metano per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
Art. 18 – Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
5. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo».
6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del ministro dello Sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché, nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
Nel comma 5 il testo a cui si fa riferimento prevede che:
“Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne’ al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi (a cui si aggiungerebbe il testo appena deliberato) o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo.”
Nessuna novità, purtroppo, si registra invece sul fronte dell’introduzione di un reale self-service per i distributori di metano.