Biocarburanti: in Gazzetta i criteri per l’attuazione dell’obbligo di immissione di una quota minima

27/07/2008 - e2net

    Pubblicato in Gazzetta il regolamento che detta criteri, condizioni e modalità per l’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81. Il provvedimento del 2006 prevedeva che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili (biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno) secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

      I medesimi soggetti possono assolvere a tale obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.  Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 giugno, prevede i seguenti passaggi:
    Il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rilascia ogni anno, entro il 31 marzo, i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, sulla base delle comunicazioni relative all’anno precedente effettuate dai soggetti tenuti all’obbligo (ovvero dai soggetti che nell’anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio), entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.
    Ciascun certificato, commerciabile, corrisponde all’immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti, per tali intendendosi: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno.
    La verifica dell’adempimento dell’obbligo sarà curata dal ministero entro il 30 settembre di ogni anni, a partire dal 2009, sulla base dei certificati di immissione in possesso dei soggetti obbligati, trasmessi entro il 31 maggio.
    Al fine del rispetto degli obblighi, l’art. 8 del regolamento disciplina le modalità attraverso cui sia assicurata la tracciabilità e la rintracciabilità delle produzioni agricole destinate alla trasformazione in biocarburanti.
    La quantità di biocarburanti da immettere in consumo è calcolata sulla base della formula:
    Bio = Q% x Bt-1
    dove
    Bio è il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da immettere in consumo obbligatoriamente, espresso in Gcal;
    Q% è la quota minima di biocarburanti da immettere obbligatoriamente, vigente in un determinato anno, espressa in percentuale;
    Bt-1 è il contenuto termico espresso in Gcal del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno precedente. Fonte: http://www.professionisti24.ilsole24ore.com